L'Agenzia delle Entrate ha emanato in data 21 febbraio 2014 la circolare n. 2/E avente come oggetto: "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari – Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23"
Per quanto concerne esplicitamente le dichiarazioni di successione è importante il paragrafo "10.2 Decorrenza dell’aumento delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale" ove nella parte terminale chiarisce:
Da ultimo, appare utile precisare che, per quanto riguarda le imposte fisse ipotecaria e catastale, dovute in relazione alle dichiarazioni di successione, in linea generale, la misura dell’imposta fissa applicabile è quella vigente alla data di apertura della successione.
Tale principio trova una deroga per le dichiarazioni di successione che si sono aperte nel periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni risultava soppressa per effetto delle previsioni recate dall’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
In tale ipotesi, come chiarito con la risoluzione 9 gennaio 2006, n. 6, cui si rinvia, la misura dell’imposta fissa ipotecaria e catastale deve essere determinata in considerazione delle norme vigenti alla data di presentazione della dichiarazione di successione, a prescindere dalla data di apertura della stessa.
In definitiva valgono i seguenti minimi per le imposte ipotecaria e catastale:
- Euro 200,00 per le successioni aperte dal 25/10/2001 al 02/10/2006 e presentate per la registrazione dal 1° gennaio 2014.
- Euro 168,00 per le successioni aperte dal 03/10/2006 al 31/12/2013.
- Euro 200, 00 per le successioni aperte dal 1° gennaio 2014.
Per le successioni aperte prima del 25/10/2001 valgono i minimi d'imposta vigenti all'epoca.
L'intera circolare è disponibile da sito dell'Agenzia delle Entrate:
Circolare n. 2/E del 21/02/2014
A breve il rilascio della nuova relaese di AuTali con le modifiche delle imposte minime di default.
Saluti!
Angelo Rizzo